TITOLO VI

Disposizione transitorie e finali

 

Art. 56

Attività normative del Comune

 

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale.

 

2. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

 

Art. 57

Revisione dello Statuto

 

Le modificazioni e l’abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall’art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

 

L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale : l’abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.

 

La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla delibera di reiezione.

 

Art. 58

Entrata in vigore

 

Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

 

Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

 

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino  Ufficiale della Regione.

 

Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto ne attesta l’entrata in vigore.

 

Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee  per assicurare la conoscenza dello Statuto  da parte dei cittadini.

 

Art. 59

I Regolamenti Comunali

 

La potestà regolamentare del Comune si esercita nell’ambito e nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto.

 

I Regolamenti Comunali  non possono contenere  disposizioni  in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con le leggi e i regolamenti  statali  e regionali e con il presente Statuto ;

La loro efficacia  è limitata  nell’ambito comunale ;

Non possono contenere norme a carattere particolare ;

Non possono avere efficacia retroattiva ;

Non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti  e purchè il nuovo regolamento regoli l’intera materia disciplinata da regolamento anteriore.

 

Art. 60

Procedimenti di formazione dei regolamenti

 

L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun Consigliere Comunale e alle forme consociative dei cittadini.

 

I regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale ad eccezione di quelli sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che sono di competenza della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

 

 

I regolamenti sono soggetti a due pubblicazioni all’Albo Pretorio, una prima che è contestuale alla pubblicazione della deliberazione approvata, una seconda da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo della seconda pubblicazione.

 

Art. 61

Termine per l’adozione dei regolamenti

 

Qualora la legge non disponga diversamente, il Consiglio Comunale delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto entro  sei mesi dall’entrata in vigore  dell’adeguamento dello stesso.

 

Fino all’entrata in vigore dei regolamenti, per le materie ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.