TITOLO V

Finanza e contabilità

 

Capo I

Finanza e contabilità

 

Art. 43

Finanza locale

 

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

 

2. Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

 

3. L’ordinamento della Finanza Locale è riservato alla legge.

 

4. La finanza del Comune è costituita da :

Imposte proprie ;

Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali ;

Tasse e diritti per servizi pubblici ;

Trasferimenti erariali ;

Trasferimenti regionali ;

Altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale ;

Risorse per investimenti ;

Altre entrate.

 

5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

 

 Art. 44

Bilancio e programmazione

 

1. Il Comune delibera il bilancio di previsione osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall’ Art. 4 del D. L.gs n° 77 del 25.02.95 e successive modifiche ed integrazioni;.

 

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale.

 

Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura  per programmi, servizi ed interventi;

 

La conoscenza ai cittadini e alle associazioni dei contributi significativi e caratterizzanti del bilancio annuale è assicurata con le modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità

  

Art. 45

L’autonomia finanziari

 

1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili  e ricercando mediante  la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

 

2. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tariffario con sistemi di differenziazioni in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

 

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperiti  anche mediante contribuzioni  volontarie “una tantum” o periodiche  corrisposte dai cittadini.

 

4. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parte di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

 

 Art. 46

il Collegio dei Revisori dei Conti

 

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l’art.57 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

 

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola  volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiono, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.

 

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo.

 

4. Per l’esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

 

5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la dirigenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

 

6.  Al Collegio dei Revisori dei Conti, tra le altre incombenze previste dalla legge e dal presente Statuto, spetta il parere obbligatorio e vincolante di legittimità e congruità sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio , anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’ esercizio precedente, dell’ applicazione dei paramenti di deficità strutturale e di ogni altro elemento utile, (art.105, comma 1, lett. b), d.l.gs. 77/95, modificato dall’art.17 del d.l.gs. 342/97 e dall’ art. 2 della Legge n° 191 del 16.06.98).

 

 Art. 47

Il rendiconto della gestione

 

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

 

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condotta.

 

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna  la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

 

4. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione  il Conto Consuntivo può essere  posto in votazione soltanto se sia presente, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

 

Art. 48

Il Controllo di Gestione

 

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell’attività di controllo interno della gestione.

 

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazione  sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione e degli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

 

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, deve assicurare agli Organi di Governo dell’Ente tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo dell’organizzazione.

 

4. Nel caso che attraverso l’attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell’esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

  

Art. 49

Il regolamento di contabilità

 

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto e dell’ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla Legge dello Stato.

 

  

Capo II

Appalti e contratti

 

 Art. 50

Le procedure negoziali

 

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l’osservanza delle procedure  stabilite dalla legge, dallo Statuto e del  Regolamento per la disciplina dei contratti.

 

  

Capo III

Tesoreria e concessionario della riscossione

 

 Art. 51

Tesoreria e riscossione delle entrate

 

Il servizio di Tesoreria è affidato  ai sensi dell’art.50 (come modificato dall’art.9, comma 6, legge n.127/1997) e dall’art.52 dell’ordinamento contabile.

 

La concessione è regolata da apposita convenzione  deliberata dal Consiglio Comunale.

 

Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante  mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

 

Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l’interesse dell’Ente, la forma di riscossione nell’ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

 

Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell’Ente che comportano maneggio di denaro, fissando le norme idonee per disciplinare tali gestioni.

 

  

Capo IV

Forme collaborative

  

Art. 52

Principio di cooperazione

 

L’attività dell’Ente diretta a conseguire uno o più  obiettivi di interesse Comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

  

Art. 53

Convenzioni

 

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la  realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con l’Amministrazione Provinciale.

 

Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

  

Art. 54

Consorzi

 

Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare  e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti  nell’articolo precedente.

 

La convenzione  deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi  Pretori degli Enti contraenti.

 

Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve  disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

 

Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi Enti Locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

  

Art. 55

Accordi di programma

 

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in Leggi speciali o settoriali, dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

 

L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori  ed, in particolare :

 

Determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo ;

Individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli Enti coinvolti ;

Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

 

Il Sindaco convoca  una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma.

 

Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni  interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

 

Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a collaborare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all’accordo, informando la Giunta, ed assicura la collaborazione dell’Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed  all’interesse, diretto od indiretto, della sua comunità, alle opere, interventi e programmi da realizzare.

 

Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.