Finanza
e contabilità
1. Il Comune ha autonomia
finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell’ambito
delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha altresì
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
3. L’ordinamento della Finanza
Locale è riservato alla legge.
4. La finanza del Comune è
costituita da :
Imposte proprie ;
Addizionali e
compartecipazioni ad imposte erariali o regionali ;
Tasse e diritti per servizi
pubblici ;
Trasferimenti
erariali ;
Trasferimenti
regionali ;
Altre entrate proprie, anche
di natura patrimoniale ;
Risorse per
investimenti ;
Altre entrate.
5. Al Comune spettano le
tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria
competenza.
1. Il Comune delibera il
bilancio di previsione osservando i principi dell’universalità, dell’integrità
e del pareggio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall’ Art. 4
del D. L.gs n° 77 del 25.02.95 e successive modifiche ed integrazioni;.
2. Il bilancio è corredato
di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale.
Il bilancio ed i suoi
allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi;
La conoscenza ai cittadini e
alle associazioni dei contributi significativi e caratterizzanti del bilancio
annuale è assicurata con le modalità previste dal Regolamento comunale di
contabilità
1. Il Comune persegue,
attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con concorso delle
risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di
condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le
attività esercitate ai mezzi disponibili
e ricercando mediante la
razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego
di tali mezzi.
2. Il Comune, nell’attivare
il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di
equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli
ordinamenti e tariffe delle imposte tasse, diritti e corrispettivi dei servizi,
distribuendo il carico tariffario con sistemi di differenziazioni in modo da
assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive
capacità contributive.
3. Le risorse necessarie
alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di
servizi possono essere reperiti anche
mediante contribuzioni volontarie “una
tantum” o periodiche corrisposte dai
cittadini.
4. A tal fine possono essere
promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parte di essa, anche su
iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
il Collegio dei Revisori
dei Conti
1. Il Consiglio Comunale
elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei Revisori dei Conti,
composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l’art.57 della
Legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. I Revisori durano in
carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiono, secondo le
norme di legge e di Statuto, al loro incarico.
3. Il Collegio dei Revisori
collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di controllo e di
indirizzo.
4. Per l’esercizio delle
loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti
dell’Ente.
5. I Revisori dei Conti
adempiono ai loro doveri con la dirigenza del mandatario e rispondono della
verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella
gestione dell’Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
6. Al Collegio dei Revisori dei Conti, tra le altre incombenze
previste dalla legge e dal presente Statuto, spetta il parere obbligatorio e
vincolante di legittimità e congruità sulla proposta di bilancio di previsione
e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio , anche tenuto conto
dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni
rispetto all’ esercizio precedente, dell’ applicazione dei paramenti di
deficità strutturale e di ogni altro elemento utile, (art.105, comma 1, lett.
b), d.l.gs. 77/95, modificato dall’art.17 del d.l.gs. 342/97 e dall’ art. 2
della Legge n° 191 del 16.06.98).
1. I risultati della
gestione sono rilevati mediante contabilità, che comprende il conto del
bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una
relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie
valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condotta.
3. Il Collegio dei Revisori
dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Il Conto Consuntivo è
deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo, in
seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle
adunanze di seconda convocazione il
Conto Consuntivo può essere posto in
votazione soltanto se sia presente, almeno la metà dei Consiglieri in carica.
1. Con apposite norme da
introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale definisce le
linee-guida dell’attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione
dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai
programmi e, mediante rilevazione
sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione
e degli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati
prefissati.
3. Il controllo di gestione,
attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie ed
organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, deve
assicurare agli Organi di Governo dell’Ente tutti gli elementi necessari per
guidare il processo di sviluppo dell’organizzazione.
4. Nel caso che attraverso
l’attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio
dell’esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la
Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.
1. Il Comune approva il
regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto
e dell’ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla Legge dello
Stato.
1. Il Comune provvede agli
appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle
vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie
attività istituzionali, con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e del Regolamento per la disciplina dei contratti.
Tesoreria e concessionario
della riscossione
Tesoreria e riscossione
delle entrate
Il servizio di Tesoreria è
affidato ai sensi dell’art.50 (come
modificato dall’art.9, comma 6, legge n.127/1997) e dall’art.52
dell’ordinamento contabile.
La concessione è regolata da
apposita convenzione deliberata dal
Consiglio Comunale.
Il Tesoriere effettua la
riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle
spese ordinate mediante mandati di
pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa
disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla
legge.
Per la riscossione delle
entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della
riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide,
secondo l’interesse dell’Ente, la forma di riscossione nell’ambito di quelle
consentite dalle leggi vigenti.
Il Regolamento di
contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai
servizi dell’Ente che comportano maneggio di denaro, fissando le norme idonee
per disciplinare tali gestioni.
L’attività dell’Ente diretta
a conseguire uno o più obiettivi di
interesse Comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e
degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di
cooperazione.
Il Comune promuove la
collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche
individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l’esecuzione e la
gestione di opere pubbliche, la
realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi,
privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con l’Amministrazione
Provinciale.
Le convenzioni, contenenti
gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio
Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Il Consiglio Comunale, in
coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti
per realizzare e gestire servizi
rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di
scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia
opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi,
previsti nell’articolo precedente.
La convenzione deve prevedere l’obbligo di pubblicazione
degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.
Il Consiglio Comunale,
unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e
funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei
Comuni, in quanto compatibili.
Il Consorzio assume
carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi
Enti Locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Il Comune per la
realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in Leggi speciali o
settoriali, dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento
e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude
accordi di programma.
L’accordo, oltre alle
finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale
arbitrato e degli interventi surrogatori
ed, in particolare :
Determinare i tempi e le
modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione
dell’accordo ;
Individuare, attraverso
strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di
finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli Enti
coinvolti ;
Assicurare il coordinamento
di ogni altro connesso adempimento.
Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte
le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire
l’accordo di programma.
Il Sindaco, con proprio atto
formale, approva l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle
Amministrazioni interessate e ne
dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Qualora l’accordo sia
adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli
strumenti urbanistici del Comune, l’adesione del Sindaco allo stesso deve
essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di
decadenza.
Nel caso che l’accordo di
programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria
nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un
interesse del Comune a collaborare alla loro realizzazione, il Sindaco
partecipa all’accordo, informando la Giunta, ed assicura la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all’interesse, diretto od indiretto, della
sua comunità, alle opere, interventi e programmi da realizzare.
Si applicano per
l’attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.