LA RIVOLTA DI CASTELVETERE DEL 1750 E LA COSTITUZIONE DI DUE “ALLEANZE POLITICHE”TRA I CITTADINI
di Domenico Romeo
 
           

 

 

 

 

 

 

 


Per gentile concessione dell’autore pubblichiamo questo scritto ancora inedito



 
NOTE BIOBIBLIOGRAFICHE
Domenico Romeo vive a Siderno dove esercita la professione di Avvocato.
Cultore di Storia Patria e, in particolare, di Storia calabrese, ha pubblicato: Vita ed Opere dell'Abate e Filosofo Paolo Romeo da Siderno, Tip. Varamo, Polistena (RC), 1994; Siderno nell'età feudale, Virgiglio Editore, Rosarno (RC), 1995; Il Convento Domenicano di Siderno, Virgiglio Editore, Rosarno (RC), 1996; Siderno nel Settecento, AGE, Ardore M. (RC), 1997; Michele Bello, Martire del Risorgimento Italiano, AGE, Ardore M. (RC), 1997; Storia di Siderno (1806-1912) Ardore M. (RC), 1999; L'apprezzo di Siderno del 1707, Corab 2000.
Ha curato la pubblicazione del volume di Domenico Antonio Grillo Memorie storiche sugli avvenimenti politici avvenuti nel Distretto di Gerace nel settembre dell'anno 1847, AGE, Ardore M. (RC), 1999.
Collabora con le riviste Historica, Calabria Sconosciuta e Rivista Storica Calabrese.

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LA RIVOLTA DI CASTELVETERE DEL 1750 E LA COSTITUZIONE DI DUE “ALLEANZE POLITICHE”TRA I CITTADINI

Nel corso del Settecento, la città di Castelvetere divenne un feudo della famiglia Carafa del ramo di Bruzzano, subentrata a quella del ramo di Roccella, che aveva avuto nel principe Carlo Maria Carafa, l’esponente più illustre (1).
Con Vincenzo Carafa, duca di Bruzzano, iniziò per il feudo di Castelvetere un periodo poco felice, caratterizzato da un aumento della pressione fiscale e da un conseguente decadimento della qualità della vita, già di per sè non buona.
Ciò provocò una costante diminuzione dei nuclei familiari (fuochi), che passarono dai 491 del 1669 ai 448 del 1732.
Il 17 febbraio del 1728, Gennaro Maria Carafa subentrò al padre Vincenzo nel possesso dei feudi calabresi e, pertanto, anche in quello di Castelvetere, acquisendo il titolo di duca di Bruzzano, IX marchese di Castelvetere e VI principe di Roccella (2).
Il nuovo feudatario si distinse per i soprusi e le violenze commesse nei confronti dei suoi sudditi e con la sua condotta, non certo di buon amministratore, causò un ulteriore decadenza delle sue terre feudali e dei centri abitati in essi presenti.
Nel 1737 Castelvetere era tassata per 459 nuclei familiari, a cui corrispondeva una popolazione di 2.600 abitanti circa.
La Università era indebitata con il fisco per una somma di 1.927,80 ducati, di cui 869,99 ducati dovevano essere versati alla Regia Corte, mentre la somma rimanente finiva nelle tasche dell’appaltatore della riscossione delle tasse, il cosiddetto assegnatario dei fiscali (3).
Castelvetere, comunque, era una città abbastanza grande ed estesa, con una chiesa arcipretale detta Santa Maria Cattolica e ben sette parrocchie: San Michele Arcangelo, San Teodoro, San Zaccaria, Santa Maria de Minniti, San Biagio, San Nicola de Campanaro, San Silvestro e Barbara. Vi erano, altresì, le chiese di: 1) Santa Maria Gratiarum fuori le mura; 2) Santissima Concezione; 3) Sant’Ilarione e Leone; 4) Santa Caterina; 5) San Geronimo; 6) San Francesco di Paola; 7) Santa Maria Mercede; 8) San Lorenzo; 9) San Giuseppe; 10) San Sebastiano; 11) San’Antonio di Padova; 12) San Giovanni Battista; 13) San Felice; 14) San Nicola di Bari; 15) Santa Marina; 16) San Nicola; 17) San Vittorio; 18) Chiesa del Monastero di Santa Maria di Valverde; 19) San Giovanni; 20) Sant’Antonio Abate; 21) Santa Maria de Puntellis; 22) San Domenico. Vi era poi l’eremo di Sant’Ilarione, un ospitale per alloggiare i pellegrini e i viandanti ed un cimitero, struttura innovativa per i tempi, visto che i cimiteri vennero istituiti per legge nel corso del decennio francese (4).
Nell’anno 1741, la popolazione castelveterina era di 2.790 abitanti, così stanziati sul territorio: 444 abitanti nel distretto della parrocchia di San Biagio e Leone; 419 abitanti in quello della parrocchia di San Zaccaria; 502 abitanti in quello della parrocchia di Santa Maria de’ Minniti; 704 abitanti in quello della parrocchia di San Silvestro e Barbara; 240 abitanti in quello della parrocchia di San Nicola de Campanaro; 297 abitanti in quello di San Michele Arcangelo e 184 abitanti in quello della parrocchia di San Teodoro (5).
Nel corso del 1749 e nei primi giorni del 1750 lo scontro tra i cittadini di Castelvetere ed il principe Gennaro Maria Carafa, a causa dei soprusi continui di quest’ultimo, si fece più aspro.
Da vari atti notarili (6) fatti rogare dai cittadini di Castelvetere, dal sindaco e dagli eletti della città, veniamo a conoscenza di molti risvolti della controversia.
Il Carafa, utilizzando i soldati della squadra baronale, minacciava di continuo i cittadini, soprattutto coloro che non si piegavano alla sua volontà ed ai suoi capricci.
Egli ordinò ai soldati di danneggiare il mulino utilizzato dai cittadini poveri, fece distruggere parte dell’acquedotto cittadino e fece allagare molti terreni soggetti a coltura, causando così un grave danno ai proprietari ed ai braccianti, in quanto l’acqua li trasformò in pantano, rendendoli incoltivabili. Non contento di queste sue malefatte, fece affiggere un pubblico bando per le vie della città con il quale vietò a tutti i cittadini di uscire dalle loro case di sera, di portare scopette e di andare a caccia nelle montagne intorno alla città, considerate di sua esclusiva pertinenza, pena l’arresto, violando apertamente le Regie Prammatiche che invece permettevano ai cittadini di portar con loro scopette.
Di fronte a questi atti illeciti che danneggiavano enormemente i cittadini di Castelvetere, che si andavano ad aggiungere ai quotidiani soprusi, Biagio Asciutti, sindaco dei nobili della città e gli eletti dei nobili Alessandro Asciutti e Ilario Hijerace, che costituivano il governo cittadino (reggimento), con atto pubblico (7) invitarono il Carafa a “dovessino ritirarvi da tante violenze, e da tante nuove oppressioni, che pratticate, in pregiudizio di questo commune, e suoi cittadini, ed astenervi da mantener qui detti uomini facinorosi, per incuter timore alla povera oppressa gente; poiché per ogni servizio che vi bisogna potrete servirvi del Mastro Giurato locale, e suoi compagni; In altro caso se ne protestano contro di voi di tutte le cose predette, e di tutte le cose lecite a protestarsi, ed in caso d’ogni disordine, da adesso per allora vi costituiscono in dolo, lata culpa, e mala fide, e si riserbano di aver ricorso dalla prefata Maestà del Re Nostro Signore”.
Il Carafa fu altresì invitato ad intervenire ad un Pubblico Parlamento cittadino, per fornire spiegazioni del suo operato, ma nonostante il Parlamento fu convocato per tre volte, egli non si degno mai di parteciparvi, né di rispondere all’invito (8).
Quindi, i cittadini di Castelvetere, sia coloro che facevano parte del ceto dei gentiluomini, sia quelli che facevano parte delle maestranze, così come gli ecclesiastici, per tutelare meglio la loro incolumità, quella delle loro famiglie, gli interessi della collettività e della Università di Castelvetere dalle continue malefatte del Carafa, costituirono tra loro una “Alleanza politica”, decretata da due atti notarili stipulati in data 13 gennaio e 16 gennaio 1750 dinanzi dal notaio Liberato Albanese (9).
Nei due atti sono contenuti gli “Statuti” costitutivi delle due Alleanze politiche, che nei nove articoli sono identici e con lo stesso scopo, sia per l’Alleanza costituita tra i gentuiluomini e gli ecclesiastici, sia per quella costituita tra le maestranze (mastri artigiani).
Le due “Alleanze politiche” costituite a Castelvetere nel 1750 furono un fatto rivoluzionario e innovativo per l’epoca e possono essere viste senza dubbio come le antesignane dei partiti politici che si diffonderanno circa un secolo dopo.
L’Alleanza tra i gentiluomini e gli ecclesiastici era composta da 15 gentiluomini della città e 14 ecclesiastici, tra cui alcuni parroci. Quella tra le maestranze era composta da 45 mastri ed altri due cittadini.
Negli articoli della “Statuto” costitutivo delle Alleanze politiche si sancì che i cittadini “alleati”, messi da parte vecchi rancori ed inamicizie o quelle che potevano sorgere, rispettandosi l’un l’altro, dovevano difendersi a vicenda sia personalmente che per mezzo di ministri di giustizia da qualsiasi molestia e sopruso. Inoltre, si impegnarono a difendere i cittadini più deboli, così come le loro famiglie.
In merito all’Università, gli “alleati” si impegnarono a tutelare qualsiasi interesse della stessa, convocando il Parlamento per prendere le decisioni più consone al perseguimento dello scopo; di eleggere alla guida degli uffici universali persone capaci e valide e di consegnare con appalto la riscossione delle imposte (cedole dei fiscali) a persone del luogo e non a forestieri che speculavano a danno dei cittadini.
Ognuno di loro si obbligava a pagare una rata prestabilita per mantenere in Napoli un procuratore che difendesse i loro interessi e quelli della Università.
Infine, gli “alleati” stabilirono che qualsiasi controversia nasceva tra di loro, doveva essere ricomposta dai signori Biase Asciutti, Donato Antonio Sergio, dai Reverendi abati D. Giuseppe Antonio Calotta e D. Giandomenico Portaro, che fungevano da giudici conciliatori o arbitri e non si dovesse ricorrere alla giustizia ordinaria.
Il principe Carafa, venuto a conoscenza delle iniziative prese dai cittadini di Castelvetere, agì a suo modo, ossia, continuando le violenze e le minacce.
Inoltre, dopo i Parlamenti cittadini con i quali si era decisa l’azione giudiziaria nei suoi confronti, fece rintracciare dai suoi soldati alcuni cittadini che avevano partecipato agli stessi e con false e infondate accuse li fece arrestare, per poterli ricattare e fargli rilasciare dichiarazioni a suo favore.
Ciò accadde al magnifico Candiloro Miano e a Tommaso Squillacioti, che vennero incarcerati nelle carceri del castello.
Agli stessi, successivamente, venne offerta la libertà in cambio di una deposizione, naturalmente falsa, a favore del Carafa, consistente in “un attestato a beneficio di detto Ill.stre Principe dichiarando di non aver loro inteso, di dar voto nel Parlamento di doversi litigare con detto Ill.re Principe, e che il Sindico di questa Città nel giorno di Lunedì di Carnavale richiese al predetto costituto Miano d’uscire con lui con le scopette per difendere i cacciatori” (10).
I due cittadini carcerati, presi dalla paura per le minacce subite, in un primo tempo acconsentirono, ma successivamente si recarono dal notaio per attestare come erano andati realmente i fatti.
Anche mastro Francesco Campise che partecipò ai suddetti Parlamenti venne prelevato di notte dalla sua abitazione dai miliziotti della squadra baronale inviati dal Carafa.
L’azione vendicativa del Carafa contro i suoi accusatori continuò e a farne le spese furono pure alcuni parroci e sacerdoti.
Il Carafa, venuto a conoscenza che il reverendo Nicola Hijerace, per conto di alcuni ecclesiastici di Castelvetere stava partendo per Napoli con lo scopo di recarsi “a’ piedi della Maestà del Re Nostro Signore, che Iddio guardi, al quale antecedentemente in unione d’altri ecclesiastici, aveva avanzati alcuni ricorsi contro l’Ill.re Principe della Roccella”, tramite l’abate Giuseppe Parlà, giudice delegato dal vicario capitolare della Città di Gerace, cercò di bloccarne la partenza.
Ma il sacerdote Hijerace non si fece intimorire, anzi si recò dal notaio e con atto pubblico (11) accusò apertamente il Parlà di essersi messo d’accordo con il Carafa e con il suo erario baronale a Castelvetere, tale Antonio Saporito, in maniera da creare accuse artificiose ed infondate, con lo scopo di inquisire gli uomini di chiesa che si erano schierati con i cittadini ed il Reggimento di Castelvetere contro il Carafa ed avevano agito con lui, commissionadogli il viaggio a Napoli.
Gennaro Maria Carafa, per fronteggiare le accuse mossegli, cercò alleati e difensori anche tra i cittadini di altre Città, a lui vicini, in modo da creare un movimento d’opinione a lui favorevole.
Così, alcuni patrizi della Città di Stilo, in un atto notarile rogato nel mese di marzo del 1750 (12) attestarono di essere venuti a conoscenza della sollevazione di Castelvetere, guidata dal sindaco Biagio Asciutti, facendo presente quanto segue:

(...) Personalmente costituti il sig. Francesco Antonio Giannotti, il sig. D. Raimondo Castagna, il sig. D. Bruno Bono, il sig. D.Michele Grillo, ed il sig. D. Saverio Giannotti Patrizi di questa Città di Stilo, bene cogniti etc., li quali non per forza, o dolo, ma spontaneamente, ed in ogni miglior modo etc., asseriscono, e fan publico manifesto, qualmente sanno per publica voce, e fama la sollevazione, ammutinamento, ed armamento che si fece in Castelvetere ad istigazione del d.r Biagio Asciutti, sindico di detta Città di Castelvetere, e ciò s’intese e tuttavia s’intende, con un scandalo universale, al che si tratta di far parte contra del proprio padrone D. Gennaro Maria Carafa, che molto difendeva e garantiva tutti i suoi vassalli, correndo parimenti la fama ch’esso sindico fece una grand’Alleanza procurata, e fomentata dal medesimo D.r Biagio Asciutti anche per via d’Istrumenti per di Notar Albanisi; e molto più sanno essi costituti, che le montagne di detta Città passarono sempre da tempo immemorabile proprie di detto padrone e che potea ben riservare la caccia, è stato l’inveterato costume; e poi con gran scandalo hanno inteso che l’hanno violate, e tutta via continuano quei abitanti a violarle, tutto per opera di detto sindico Asciutti, con tutto che il detto Sig. Principe potea fare l’esazione delle pene ai trasgressori, esigendo anche la pena a coloro, che incidevano quercie fruttifere; e si come, e sparsa voce per tutti i paesi convicini, che tutta la maestranza di quel paese vien fumentata e regolata da detto Sindico Asciutti, da cui totalmente dipende, così ogn’uno resta attimorito del mal procedere del medesimo Sindico, e molto più si accresce il mal nome del medesimo adesso che si sente denegata dall’istesso, e suoi allegati l’ubbidienza a Ministri di giustizia. (...).

Chi si oppose con tutte le sue forze ai soprusi del principe Gennaro Maria Carafa fu il sindaco dei nobili Biagio Asciutti, promuovendo la convocazione dei Pubblici Parlamenti tenutisi il 18 ed il 1 febbraio 1750, nel corso dei quali si voto a favore dell’azione giudiziaria contro il Carafa presso il S.R.C. di Napoli.
Sempre il sindaco Asciutti si oppose palesemente al divieto imposto ai cittadini castelveterini dal Carafa, di non uscire di sera da casa e di non portare scopette, convocando i cittadini per discutere delle determinazioni da prendere per fronteggiare l’azione carafesca.
L’Asciutti, in data 24 marzo 1750 (13), attestò dinanzi al notaio che il governatore di giustizia della città, Domenico Leocani, non aveva agito correttamente, lasciando mano libera al Carafa ed ai suoi miliziotti.
La dichiarazione dell’Asciutti fu un vero atto di accusa nei confronti del governatore, responsabile di non aver bloccato il Carafa per le imposizioni contra legem emanate nei confronti dei cittadini e per aver impedito allo stesso sindaco di esercitare le sue funzioni, rivolgendo contro e “intento a trapazzare i vassalli e defatigare detto Mag.co Sindico ed impedirlo di non poter proseguire la sua incumbenza”. Fece, altresì, presente come il Leocani tentò di inquisirlo per essersi recato in alcuni conventi della città con i cittadini “per alcune diligenze” (14).
Nella stessa dichiarazione rese noto come in qualità di Sindaco e in base agli Ordini Reali inviati dal Preside Provinciale era tenuto ad inviare un determinato numero di persone - in ragione dei nuclei familiari della Città - per formare la milizia provinciale. Castelvetere era tenuta ad inviare nove individui.
A tal fine, l’Asciutti contattò alcuni cittadini ed i miliziotti della squadra baronale, i quali pur di non rispondere alla chiamata del sindaco per un eventuale invio nella milizia provinciale, si dettero alla fuga.
Per tali motivi, l’Asciutti ordinò la cattura dei miliziotti e dei cittadini fuggiti, partecipando personalmente alle ricerche con l’aiuto di altre persone e congiunti.
Successivamente, per portare avanti la causa contro il principe Carafa a Napoli e per affrontare le spese giudiziarie, il sindaco Asciutti, gli eletti Donato Antonio Sergio e Ilario Musco, nonché Agostino Zarzaca e Alessandro Asciutti, presero “in prestito” a censo bollare (15) dalla venerabile Cappella del Santissimo Sacramento 20 ducati e 50 ducati dal Sacro Monte (16).

NOTE

1 - Su Carlo Maria Carafa, cfr.: Racco Filippo, Una codificazione feudale del Seicento calabrese - Gli Ordini, Pandette e Costituzioni del principe Carlo Maria Carafa, Virgiglio Editore, Rosarno 1996.
2 - Pellicano Castagna Mario, Storia dei feudi e dei titoli nobiliari della Calabria, volume II, Editrice CBC, p. 44.
3 - Zilli Ilaria, Imposta diretta e debito pubblico nel Regno di Napoli, 1669-1737, ESI Napoli 1990, p. 158.
4 - Cfr.: Valente Gustavo, Le leggi francesi per la Calabria, Frama Sud, Chiaravalle Centrale, 1983.
5 - Sezione Archivio di Stato di Locri (da ora S.A.S.L.), fondo Gerace, volume 12.
6 - S.A.S.L., fondo notarile, notaio Liberato Albanese di Castelvetere, busta 209, volume 2313.
7 - - S.A.S.L., fondo notarile, notaio Liberato Albanese di Castelvetere, busta 209, volume 2313, atto del 16.1.1750, folii 24v-26r.
8 - Ibidem.
9 - Si veda in appendice il documento I e il documento II.
10 - S.A.S.L., fondo notarile, notaio Liberato Albanese di Castelvetere, busta 209, volume 2313, atto del 9.3.1750, folio 31v.
11 - S.A.S.L., fondo notarile, notaio Liberato Albanese di Castelvetere, busta 209, volume 2313, atto del 10.3.1750, folii 34r-35r.
12 - S.A.S.L., fondo notarile, notaio Giorgio taverniti, biusta 128, atto del 24.02.1750, folii 4v-5v.
13 - S.A.S.L., fondo notarile, notaio Liberato Albanese di Castelvetere, busta 209, volume 2313, atto del 24.3.1750, folii 41r-43r. Si veda in appendice il documento III.
14 - Ibidem.
15 - Con il contratto a censo bollare veniva data in prestito un somma di denaro dietro garanzia, che veniva restituita dal richiedente con gli interessi. A differenze del censo perpetuo non si trasferiva agli eredi.
16 - S.A.S.L., fondo notarile, notaio Liberato Albanese di Castelvetere, busta 209, volume 2313, atto del 26.04.1750, folii 56r-57r
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APPENDICE

Documento I

Die decima tertia mensis Ianuarij decima tertia inditionis millesimo septigentesimo quinquagesimo in Civitate Castriveterij Regnate etc. ora quasi una noctis tribus luminibus accensis pro observandis solemnitatibus a jure requisitis etc. Personalmente costituti in presenza nostra, Giudice a contratto, e letterati personij a questo atto specialmente rogati, e requisiti Il Barone D.r Sig.r D. Biase Asciutti, Il D.r Sig. D. Donato Antonio Sergio, Il D.r Sig. D. Ilario Musco, Il D.r Sig. D. Ilario Hijerace di Domenico, Il D.r Fisico D. Ilario Arena, Il D.r Sig. D. Biase Hijerace, Il Sig. D. Prospero Asciutti, Il Sig. D. Pietro Asciutti, Il Sig. D. Alessandro Asciutti, Il Sig. D. Ilario Oppedisano, Il Sig. D. Domenico Hijerace di Francesco, Il Sig. D. Domenico Hijerace di Gaetano, Il Sig. D. Agostino Zarzaca, Il Sig. D. Vincenzo Sergio, D. Antonio Presterà, Reverendo Sig.r D. Gaetano Arciprete Abate Hijerace, Reverendo Sig.r D. Giuseppe Antonio Parroco Calotta, Reverendo Sig.r D. Giandomenico Parroco Portaro, Reverendo Sig.r D. Nicola parroco d’Agostino, Reverendo Sig.r D. Nicola Parroco Rossi, Reverendo D.r Fisico Sig.r D. Nicola Abate Hijerace, Reverendo Sig.r D. Giacinto Romano, Reverendo Sig.r D. Giuseppe Cimino, Reverendo Sig.r D. Ottavio di Blasi, Reverendo Sig.r D. Francesco lavorata, Reverendo Sig.r D. Domenico de Luca, Reverendo Sig.r D. Nicola Antonio Lucano, Reverendo Sig.r D. Giuseppe Muscari, e Reverendo Sig.r D. Domenico Muscari tutti di questa Città di Castelvetere bene cogniti etc. li quali aggiscono et intervegono alle cose infrascritte per loro stessi eredi, e successori etc. assensiendono le suddette persone ecclesiastiche primieramente in Noi etc.
Asseriscono essi predetti signori spontaneamente nella presenza nostra, qualmente l’esperienza delle cose ave loro dimostrato, che la discussione sino adesso regnata fra tutti essi loro, quella è stata cagione di molti mali; poiché oltre de’ particolari disturbi tra l’una e l’altra casa, ha parimenti partorita l’alienazione di loro stessi degl’interessi della povera Università, che trovasi per tal caggione ridotta in stato assai lacrimevole, anco per tanti abbusi, e pregiudizij da tempo in tempo introdotti, i quali vanno a ferire, tanto il ben publico, che il privato; onde volendono evitare altri maggiori funeste conseguenze rivolsero di commun consentimento, come interessati di loro stessi, e della loro patria, di stabilire fra essi loro una stretta, e rigorosa Alleanza, quale si obbligano inviolabilmente osservare nell’infrascritto modo videlicet:
Primieramente mediante il di lor formal giuramento, et respectivamente tacto pectore etc. promettono deponere, e detestare a piedi del Santissimo Crocefisso ogni odio, e rancore per il passato per qualunque causa fra loro contratta, e si obligano amarsi, e servirsi un col altro, con vero amore di Cristiano a tenore della Divina legge.
Per 2°- Col stesso giuramento, come sopra, s’obligano, e promettono di difendersi un coll’altro fino ai loro più stretti congiunti, e familiari di casa con ogni rimedio di legge, e di fatto in ogni caso di qualunque persecuzione, o molestia reale, e personale, che direttamente, o indirettamente possa inserirsi a ciascheduno di loro, loro stretto congiunti, e famigliari di casa, tanto per mezzo di ministri di giustizia, che di qualunque altra persona di ogni ceto, e conditione, con assumersi ciascun di loro il peso di soggiacere ad ogni trapazzo, ed a qualunque dispendio, che bisognerà impiegarsi, tanto per esimer colui che resterà soverchiato fra i sudetti alleati, ed offeso dalla moletia inferenda, quanto per vendicar l’offesa avanti a legittimi superiori, e pagare partitamente ogni un d’essi la rata delle spese che bisognerà erogarsi per l’effetto sudetto.
Per 3°: avendono mira alla poca gente che n’è nella patria, che non è bastante alla coltura del territorio, ed alle gravezze a cui soggiaciono i poveri cittadini, i quali si ritrovano in circostanza di andare altrove a formare i loro domicili, perciò col’istesso giuramento s’obligano, e promettono di difendere, ed aiutare la minuta gente con ogni mezzo necessario affine di esimerla da quelle molestie, che la rendono angustiata.
Per 4°: col stesso giuramento, s’obligano, e promettono, che se mai ad alcun di loro, suoi congiunti, e familiari di casa inopinatamente fusse inferita qualche violenza reale, o personale, che non possa istantaneamente ripararsi, con ricorsi da legittimi superiori. In tal caso ad ogni semplice avviso della persona soverchiata, siano tenuti subitamente occorrere ad aiutarla in ogni luogo, ed in ogni tempo, in quella maniera che giustamente possono, e devono, senza offesa di Dio, né della giustizia.
Per 5°: col stesso giuramento promettono e s’obligano di promovere ogni vantaggio di questa povera Università, tanto nelle cose, che concernino l’aumento delle sue rendite, quanto in quelle ove trattasi a vedersi quanti siano i giusti pesi, che si devono dalla medesima sodisfarsi, e per tal’effetto prendere ogni mezzo necessario per sollievo di detta Università, e promovendosi un tal vantaggio da uno, o più degl’alleati sudetti, siano tutti gl’altri tenuti, sin come s’obligano di approvare i passi che si daranno per tal effetto, anco se bisognasse di ricorrere dal Regimento per convocare un Parlamento, affine d’obligare questo commune a promovere detti interessi a proprie spese.
Per 6°: coll’istesso giuramento s’obligano, e promettono d’impiegare tutta la loro opera, affinché l’uffizj universali cascassero in persona de’ cittadini più probi, e più zelanti della patria, con farli andare in giro, affinché ogni uno, come sente l’incommodo de’ pesi universali, così participasse de’ giusti emolumenti che possono aversi.
Per 7°: coll’istesso giuramento promettono, e s’obligano d’usare ogni maneggio, affinché le cedole universali, non cascassero in mano di persone forestieri, e prepotenti, da quali si praticherebbero asprezze a’ poveri cittadini, e contro di cui sarebbe difficile di chiamarli a’ conti, ma quelle annualmente incantare, o fare incantare, o per loro conto proprio, o per altri cittadini, con soggiacere alla rata del denaro che bisognasse, e con dividersi l’emolumento fra essi loro, che mai potesse pervenire da detto appalto.
Per 8°: coll’istesso giuramento promettono, e s’obligano, che bisognando l’accesso in Napoli di alcuna persona di questa città, che meglio piaccia alli suddetti alleati per causa gravezza o persecuzione reale o personale di ciaschedun di loro, congiunti, e famigliari e di casa, o in ogni altra parte dove bisognasse, in tal caso siano tenuti, ed obligati, sin come si obligano ogni uno di loro alla rata delle spese che occurreranno, ma bisognando l’accesso suddetto per causa degl’interessi universali, debbano le spese correre a danno della Università.
E finalmente promettono, e s’obligano coll’istesso giuramento che se mai accadesse tra i sudetti alleati, loro congiunti e famigliari di casa qualche civil differenza, o passata, o che dovrà succedere, in tal caso per non dismettersi detta loro armonia, e per coltivare la presente pace, che tanto desiderano, debba la sudetta differenza compromettersi, si come da mo’ per allora la compromettono in persona delli D.ri Sig.ri D. Biase Asciutti, e D. Donato Antonio Sergio, e delli Parochi Sig.ri D. Giuseppe Antonio Abate Calotta, e D. Giandomenico Abate Portaro, alli quali concedono bastante facultà di poterla determinare senza figura di giudizio, ed accadendo la differenza fra l’uno, o più de’ sudetti arbitri, o altri de’ sudetti alleati, intendono comprometterla, sincome la compromettono in persona de’ sudetti due Parochi, o dellaltri due, con cui non vi sia il contrasto, alli quali concedono la stessa facultà, e di potersi servire del parere di quel Dott.re da essi eligendo.
Per la sudetta Alleanza e capitulazione, come sopra convenuta, promettono, e s’obligano esattamente osservarla ed eseguirla in ogni futuro tempo. E mancandono d’adempire tutto, o parte della suddetta loro convenzione vogliono, ed intendono, che il presente istrumento si possa incusare, rescindere e liquidare contro delle persone sudette che mancheranno, in ogni Corte, loco, foro, e Tribunale avanti a legittimi superiori respectivamente etc, e che respectivamente abbia l’esecuzione contro ciascun di loro reale, et personale, etiam via ritus M.ae C.ae Vicariae, et more pensionum domorum civitatis Neapolis, et ad formam, R. Camere Apostolice etc.
E per osservanza delle cose predette etc. le parti predette sponte nella presenza nostra si sono obligati, come anche hanno obligato li loro eredi, e successori, e beni loro tutti presenti, et futuri l’une alle altre, l’altre alle une presenti, etc. sub pena, et ad penam dupli etc. medietate etc. cum potestate capiendi etc. costitutione precarij etc. renunciaverunt etc. iuraverunt in pettore more etc. et tactis scripturis etc. Unde etc.
Praesentibus Iudice Hjilarione Femia Regio ad contractus, Argentino Spanò, Josepho Portaro, Paolo Spanò, et me Notario Liberato Albanese Rogante.


Documento II

Die decima sexta mensis Ianuarij decima tertia inditionis millesimo septigentesimo quinquagesimo in Civitate Castriveterij Regnate etc. ora quasi secunda noctis tribus luminibus accensis pro observandis solemnitatibus a jure requisitis etc. Personalmente costituti in presenza nostra, Giudice a contratto, e letterati personij a questo atto specialmente rogati, requisiti mastro Antonio Romano di Giandomenico, mastro Domenico Nesci di Giuseppe, mastro Vincenzo Garuccio, mastro Paolo Condò, mastro Gio.Battista d’Agostino, mastro Saverio Lucano, mastro Nicola Cursaro, mastro Giorgio Celi, mastro Nicola Ferrara, mastro Nicola Nicoletta, mastro Nicola Lamberto, mastro Pietro Ienari di Paolo, mastro Nunziato Taranto, mastro Marco Rigillo, mastro Carlo Leotta, mastro Bruno Muscari, mastro Giuseppantonio Fiorenza, mastro Nicola Stiglianò, mastro Cosimano Placanica, mastro Carmine Melia, mastro Felice Fraija, mastro Francesco Filocamo, mastro Giacinto Napolitano, mastro Giuseppe di Leo, mastro Stefano Ieracitano, mastro Giuseppe Vumbaca, mastro Michele Lagamba, mastro Domenico Nesci di Pietro, mastro Antonio Nesci, mastro Ilario Armocida, mastro Giuseppantonio Catanzarise, mastro Fortunato Riggio, mastro Giandomenico Pazzaniti, mastro Antonio Romano di Nicola, mastro Tommaso Vasile, mastro Giuseppe Portaro, mastro Giacinto Caristo, mastro Giuseppe Ferrara, mastro Paolo Ursino, mastro Giuseppantonio Scuteri, mastro Nicola Circosta, mastro Paolo Alvino, mastro Fortunato Maurello, mastro Gio. Battista Leotta, mastro Domenico Lamberto, Giuseppeantonio Cilea et Ilario Pachì tutti qui presenti bene cogniti etc. li quali aggiscono et intervengono alle cose infrascritte per loro stessi eredi e successori.
Asseriscono essi sopradetti nelli nomi di sopra spontaneamente nella presenza nostra, qualmente l’esperienza delle cose ave loro dimostrato, che la discussione fino adesso regnata fra tutti essi loro, quella è stata cagione di molti mali; poiché oltre de’ particolari disturbi tra l’una e l’altra casa, ha parimente partorita l’alienazione di lro stessi degl’interessi della povera Università, che trovasi per tal cagione ridotta in stato assai lacrimevole, anco per tanti abusi e pregiudizi di tempo in tempo introdotti, i quali vanno a ferire, tanto il ben pubblico, che il privato; onde volendono evitare altri maggiori funeste conseguenze, risolsero di commun consentimento come interessati di loro stessi, e della loro patria, di stabilire fra essi loro una stretta, e rigorosa Alleanza, quale si obbligano inviolabilmente osservare nell’infrascritto modo videlicet:
Primieramente mediante il di lor formal giuramento, et respectivamente tacto pectore etc. promettono deponere, e detestare a piedi del Santissimo Crocefisso ogni odio, e rancore per il passato per qualunque causa fra loro contratta, e si obligano amarsi, e servirsi un col altro, con vero amore di Cristiano a tenore della Divina legge.
Per secondo, col stesso giuramento, come sopra, s’obligano, e promettono di difendersi un coll’altro fino ai loro più stretti congiunti, e familiari di casa con ogni rimedio di legge, e di fatto in ogni caso di qualunque persecuzione, o molestia reale, e personale, che direttamente, o indirettamente possa inserirsi a ciascheduno di loro, e loro stretti congiunti, tanto per mezzo di ministri di giustizia, che di qualunque altra persona di ogni ceto, e conditione, con assumersi ciascun di loro il peso di soggiacere ad ogni trapazzo, ed a qualunque dispendio, che bisognerà impiegarsi, tanto per esimer colui che resterà soverchiato fra i sudetti alleati, ed offeso dalla molestia inferenda, quanto per vendicar l’offesa avanti a legittimi superiori, e pagare partitamente ogni un d’essi la rata delle spese che bisognerà erogarsi per l’effetto sudetto.
Per terzo, avendono mira alla poca gente che n’è nella patria, che non è bastante alla coltura del territorio, ed alle gravezze a cui soggiaciono i poveri cittadini, i quali si ritrovano in circostanza d’andare altrove a formare i loro domicilj. Perciò col’istesso giuramento s’obligano, e promettono di difendere, ed aiutare la minuta gente con ogni mezzo necessario affine di esimerla da quelle molestie, che la rendono angustiata.
Per quarto, col stesso giuramento, s’obligano, e promettono, che se mai ad alcun di loro, e lor congiunti inopinatamente fusse inferita qualche violenza reale, o personale, che non possa istantaneamente ripararsi, con ricorsi da legittimi superiori, in tal caso ad ogni semplice avviso della persona soverchiata, siano tenuti subitamente occorrere ad aiutarla in ogni luogo, ed in ogni tempo, in quella maniera che giustamente possono, e devono, senza offesa di Dio, né della giustizia.
Per quinto, col stesso giuramento promettono e s’obligano di promovere ogni vantaggio di questa povera Università, tanto nelle cose, che concernino l’aumento delle sue rendite, quanto in quelle ove trattasi a vedersi quanti siano i giusti pesi, che si devono dalla medesima sodisfarsi, e per tal’effetto prendere ogni mezzo necessario per sollievo di detta Università, e promovendosi un tal vantaggio da uno, o più degl’alleati sudetti, siano tutti gl’altri tenuti, sincome s’obligano di approvare i passi che si daranno per tal effetto, anco se bisognasse di ricorrere dal Regimento per convocare un Parlamento, affine d’obligare questo commune a promovere detti interessi a proprie spese.
Per sesto, col stesso giuramento s’obligano, e promettono d’impiegare tutta la loro opera, affinché l’uffizj universali cascassero in persona de’ cittadini più probi, e più zelanti della Patria, con farli andare in giro, affinché ogni uno, come sente l’incommodo de’ pesi universali, così participasse de’ giusti emolumenti che possono aversi.
Per settimo, col stesso giuramento promettono, e s’obligano d’usare ogni maneggio, affinché le cedole universali, non cascassero in mano di persone forestieri, e prepotenti, da quali si praticherebbero asprezze a’ poveri cittadini, e contro di cui sarebbe difficile di chiamarli a’ conti, ma quelle annualmente incantare, o fare incantare, o per loro conto proprio, o per altri cittadini, con soggiacere alla rata del denaro che bisognasse, e con dividersi l’emolumento fra essi loro, che mai potesse pervenire da detto appalto.
Per ottavo, col stesso giuramento promettono, e s’obligano, che bisognando l’accesso in Napoli di alcuna persona di questa città, che meglio piaccia alli suddetti alleati per causa di qualunque gravezza o persecuzione reale o personale di ciaschedun di loro, o lor congiunti , o in ogni altra parte dove bisognasse, in tal caso siano tenuti, ed obligati, sin come si obligano ogni uno di loro alla rata delle spese che occurreranno, ma bisognando l’accesso suddetto per causa degl’interessi universali, debbano le spese correre a danno della Università.
E finalmente promettono, e s’obligano coll’istesso giuramento che se mai accadesse tra i sudetti alleati, e loro congiunti qualche civil differenza, o passata, o che dovrà succedere, in tal caso per non dismettersi detta loro armonia, e per coltivare la presente pace, che tanto desiderano, debba la sudetta differenza compromettersi, si come da mo’ per allora la compromettono in persona delli D.ri Sig.ri D. Biase Asciutti, e D. Donato Antonio Sergio, ai quali concedono bastante facultà di poterla determinare senza figura di giudizio.
Per la sudetta Alleanza e capitulazione, come sopra convenuta, promettono, e s’obligano esattamente osservarla ed eseguirla in ogni futuro tempo. E mancandono d’adempire tutto, o parte della suddetta loro convenzione vogliono, ed intendono, che il presente istrumento si possa incusare, rescindere e liquidare contro delle persone sudette che mancheranno, in ogni Corte, loco, foro, e Tribunale avanti a legittimi superiori respectivamente etc, e che respectivamente abbia l’esecuzione contro ciascun di loro reale, et personale, etiam via ritus M.ae C.ae Vicariae, et more pensionum domorum civitatis Neapolis, etc.
E per osservanza delle cose predette etc. le parti predette sponte nella presenza nostra si sono obligati, come anche hanno obligato li loro eredi, e successori, e beni loro tutti presenti, et futuri l’une alle altre, l’altre alle une presenti, etc. sub pena, et ad penam dupli etc. medietate etc. cum potestate capiendi etc. costitutione precarij etc. renunciaverunt etc. iuraverunt in pettore more etc. et tactis scripturis etc. Unde etc.
Praesentibus Iudice Hjilarione Femia Regio ad contractus, U.I.D.re D.no D. Blasio Asciutti, D.no Domenico Hijerace de Gaetano, U.I.D.re D. Blasio Hijerace, D.no D. Hijlarione Oppedisano, et me notario Liberato Albanese Rogante.

Documento III

Die vigesima quarta mensis martij decimae tertiae inditioniss millesimo septigentesimo quinquagesimo In civitate Castriveteris Regnante etc. A preghiere fatteci dal Magnifico Dottor Biase Asciutti Sindaco dei Nobili di questa Città di Castelvetere, Noi sottoscritti notaro, Regio Giudice a contratto, e letterati presenti a questo atto specialmente rogati, e requisiti, ci abbiamo personalmente conferiti di Voi Magnifico D.r D. Domenico Leocani attual Governatore di detta Città, in questa casa di nostra residenza, sita, e posta nel distretto della Parrochia di S. Teodoro, ove con animo protestativo, vi facemo sentire per parte del medesimo, come a tenore degli Ordini Relai distribuiti dell’Ill.mo Signor Preside Provinciale, sono stati caricati tutti i sindici della Provincia ad eleggere, e formare i Miliziotti per lo Regimento provinciale ogniun per ragione de’ fuochi della sua Università, ed essendosi ratizzati a questo commune il numero di nove individui da eligersi, e formarsi a tenore delli Reali Istruzioni, si assunse perciò esso predetto magnifico Sindico, il suo peso di formarli; Per il qual’effetto, e per agevolare maggiormente l’esecuzione di detto Real servizio, dopo che ha conosciuta la poca attenzione, che si è praticata da’ soldati della squadra baronale, e da altri paesani, dai quali più tosto si dava luogo alla fuga de’ sudetti individui, come accadde in persona di alcuni, che da loro sono stati liberati in campagna, dove l’avevano catturati, pensò egli di non più confidare ai medesimi; ma assistere lui medesimo di persona nella cattura di detti miliziotti e di farsi assistere per maggior servizio del Re N. Signore che Iddio guardi, da propri di lui congiunti, anco per sottrarsi alle comminate pene, come in effetto la maggior parte sono stati incappati colla presenza, ed intervento de’ suddetti suoi congiunti, e di altri suoi affezionati sincome è notorio ad ogniuno, e sincome ha pratticato la maggior parte de’ sindici degl’altri luoghi, che dovettero ancora loro medesimi impugnare il focile per la cattura sudetta. Dopo di che avendo Voi magnifico Governatore in odio de’ cittadini di questa Città, ed a vendetta fatta proibire l’asportazione della scopetta, e dell’incesso notturno, con rigorose pene, anco per impedire detto magnifico sindico a disimpegnare detto Real servizio, a motivo de’ noti ricorsi, che si sono avanzati alla Maestà del Re Nostro Signore, che Iddio guardi, per le gravezze, ed oppressioni che qui si soffrono, con altre infinite proteste, vi fece sentire che le suddette proibizioni, così vaghe e generali, si rendevano in pregiudizio a detto Real servizio, quale non potevasi disimpegnare senza l’asportazione delle scopette, e senza caminarsi la notte, e vi fece particolare istanza, almeno per la sospenzione o modificazione de’ banni sudetti; Ma Voi solamente intento a trapazzare i vassalli, ed a defatigare detto magnifico sindico, ed impedirlo di non poter proseguire la sua incumbenza, vi avete fatto sordo alle sue dimande, anzi richiesto ad intervenire in alcune diligenze, che far dovevansi per lo stesso affare, l’avete risposto che non potete far lo sbirro, ed invece di aiutarlo nelle sudette diligenze e da lui poi praticate nelli Conventi della Città, avete cercato di farlo inquisito, con tutti coloro che intervennero per servizio di Sua Maestà, con vari procurati e mendicati pretesti; tanto che per nostra colpa non ha potuto egli finora disimpegnare intieramente detta sua incumbenza, benché con altre proteste vi avesse priegato, e fatto priegare di permetterli a questo atto solamente l’asportazione della scopetta, e l’incesso notturno, una colle persone da lui deputate per tal’effetto, non avete però voluto giammai di accordaglielo, scusandovi artificiosamente che eravate pronto a darli l’aiuto della squadra, e degli altri giurati della Corte, quando che sapevate che detto magnifico sindico, fin da più tempo non ha potuto confidare ai medesimi, e molto meno può confidare adesso per la nemicizia già contratta col Ill.re Principe della Roccella util signore di questo feudo; Anzi per farvi conoscere di non aver egli d’impegno, che di eseguire il Real servizio, vi ha fatte già presenti le persone che dovevano e potevano catturarsi, quali sono Ilario Napolitano, Domenico Spanò Calandrella, Antonio Ienari ed Antonio Lucano del Baggiano, ed altri, quali sarebbero di misura, affinché non volendo lasciarlo nella sua libertà di farlo seguire dalla gente da lui deputata, l’avessino Voi fatti catturare, sempre che stimassino, che la squadra baronale, e giurati potessero disimpegnare detto Real servizio. Laonde non volens aliud agere, e non potendo egli contrastare colla nostra potenza, nuovamente se ne protesta contro di Voi, e contro di ogni altro, da cui potesse aver causa detto impedimento, tanto di detto attrassato Real servizio, quanto di tutti danni, spese, ed interessi, che per nostra colpa accaderanno, tanto ad esso magnifico Sindico, che alla sua Università, costituendovi sempre in dolo, lata culpa, e mala fide, e si riserba di aver ricorso da detto Ill.mo Preside, e da Sua Maestà, che Iddio guardi.
De quibus omnibus sic per actis praefactus U.I.D.r D. Blasius Asciutti Sindicus nobilium huius Civitatis Nos requisivit etc. quod de praedictis omnibus Publicum conficere deberemus actum etc. Nos autem. Unde etc.
Praesentibus Iudice Petro Dominico Maurello Regio ad contractus, Thoma Prinzi, Brunone Muscari, Antonio Maltise et me Notario Liberato Albanese Rogante.

 


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